Non profit

Sull’offerta del cittadino la cooperativa sociale paga

Irap: questione spinosa anche per le Onlus

di Redazione

Sono un?operatrice contabile e faccio parte della cooperativa sociale Assofa che opera a Piacenza. Vorrei porre un quesito che, da tempo, assilla, nel vero e proprio senso della parola, i nostri amministratori. Vorrei sapere se è possibile che le offerte che riceviamo da enti o da privati cittadini siano imponibili ai fini I.r.a.p.? Se non le mettiamo in bilancio, insieme alle raccolte ottenute da manifestazioni promozionali, avremmo un bilancio drasticamente in perdita. M.B. (Pc) Risponde il dott. Riccardo Reduzzi del Centro Servizi Legali (www.centroservizilegali.com) Diciamo subito una cosa: le offerte ricevute da enti o da privati vanno classificate fra gli ?altri ricavi e proventi? come evidenziato nel primo comma lettera A) dell?art. 2425 del Codice Civile. D?altra parte il quesito vi assilla con molta probabilità coinvolge diverse cooperative sociali che operano sul territorio. Precisiamo anche che per i soggetti indicati dall?articolo 87 T.U.I.R. (fra i quali ci sono, appunto, anche le società cooperative), l?applicazione dell?Irap è disciplinata dall?art. 10 del D.Lgs. n° 466/1997, con le agevolazioni previste dal successivo art. 17. È opportuno premettere, infatti, che l?art. 5 del citato Decreto Legislativo determina il valore della base imponibile nella differenza fra la somma delle voci di cui al primo comma, lettera A) dell?art. 2425 del Codice Civile, e la somma dei costi di produzione di cui alla lettera B). Fatta questa premessa, si ritiene quindi, che le offerte ricevute da enti o da privati vadano classificate fra gli ?altri ricavi e proventi? di cui alla citata lettera A. Accanto a quanto appena detto va aggiunto un altro elemento di rilievo. È opportuno altresì sottolineare, infatti, anche le specificità ai fini dell?applicazionedell?Irap, degli ?Enti non commerciali?, valide nel caso che gli stessi svolgano solo attività istituzionale (con retribuzioni dipendenti e assimilati più collaboratori, meno apprendisti e con il settanta per cento contratti di formazione lavoro), oppure anche attività commerciale (in questo caso la stessa è tassata proprio come le imprese commerciali); così come le agevolazioni per le cooperative sociali di cui all?art. 1, comma 1, lettera B, della legge n° 381/1991.


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